Art. 6.
(Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, di seguito denominata «Commissione», costituita:

          a) da un rappresentante del Ministero della salute;

          b) dal presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente dell'Ordine dei medici veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;

          c) da un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno una specifica esperienza nella realizzazione di programmi di AAA e di TAA;

          d) da un operatore esperto del settore dell'handicap con esperienza specifica nella realizzazione di programmi di AAA e di TAA;

          e) da un esperto di etologia;

          f) da un esperto in zooantropologia;

 

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          g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate o da un suo delegato;

          h) da due rappresentanti delle associazioni per la tutela degli animali.

      2. La Commissione si avvale della consulenza di professionisti esperti, scelti nell'ambito delle figure professionali individuate ai sensi dell'articolo 3, nonché di addestratori ed educatori di provata esperienza nell'impiego di animali idonei al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.